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Responsabilità Medica

Studio Legale Cetraro - Belvedere Marittimo

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Negli ultimi anni, il progresso scientifico, la crescita delle aspettative di cura e l’estensione dell’intervento del medico non più solo alla diagnosi ed alla cura, ma anche alla prevenzione, hanno ampliato l’ambito di indagine concernente la responsabilità del medico, tanto da travalicare i limiti del circoscritto rapporto che lega il medico al paziente e da far ritenere preferibile la locuzione “responsabilità medica“, al fine di ricomprendere tutti i titoli di responsabilità nel settore in esame.

In seguito dell’entrata in vigore della L. 189/2012, c.d. Legge Balduzzi, dottrina e giurisprudenza si sono poste il problema di inquadrare correttamente la questione della responsabilità medica.

In precedenza, tale responsabilità era stata costantemente ricondotta alla responsabilità contrattuale per inadempimento di cui all’art. 1218 c.c., in combinato disposto con l’art. 1173 c.c.

L’interpretazione letterale dell’art. 3 della suddetta legge, invece, ha portato ad inquadrare la responsabilità del medico come un’ipotesi di illecito aquiliano.

Più precisamente, per tutte le condotte non configurabili quali inadempimento di un contratto d’opera diverso da quello concluso con la struttura ospedaliera, la nuova disciplina imporrebbe di considerare la responsabilità di coloro che esercitano le professioni sanitarie riconducibile all’art. 2043 c.c.

Di conseguenza, perché tale responsabilità possa almeno sussistere, devono manifestarsi tutti i presupposti dell’illecito extracontrattuale (lesione del diritto, danno ingiusto, nesso causale tra condotta ed evento, dolo o colpa), il cui onere probatorio incombe sul danneggiato, mentre il termine prescrizionale passa dall’ordinario termine decennale a quello quinquennale.

Lo Studio Legale Cetraro è in grado di offrire assistenza in tutti gli aspetti giuridici collegati alla Responsabilità Medica, quali:

  • errori diagnostici e terapeutici
  • incompleta o carente informazione al paziente
  • interventi chirurgici inutili o mal eseguiti
  • carente assistenza post-operatoria
  • carenze strutturali della struttura ospedaliera

In questi casi, il medico che ha sbagliato e la struttura ospedaliera di riferimento vengono esposti ad una domanda risarcitoria da parte della vittima, per danni di varia entità e natura, quali:

  • danno da pronto soccorso
  • necessità del consenso informato
  • danno da infezioni ospedaliere
  • danno da vaccino
  • danno da farmaco
  • danno da parto
  • danno da emotrasfusione
  • danno da chirurgia estetica

Talvolta, però, la responsabilità professionale del medico viene invocata a torto, con una serie di conseguenze negative a danno del professionista e/o della struttura ospedaliera di riferimento.

Lo Studio Legale Cetraro ha sempre cercato un approccio corretto al settore della responsabilità medica, respingendo una visione preconcetta, ovverosia lo schierarsi a priori a favore dei pazienti piuttosto che dei medici; a tal proposito offre assistenza e consulenza non solo ai pazienti danneggiati ma anche ai Medici professionisti.

La riforma Cartabia ha introdotto modifiche significative alla responsabilità medica, dunque alla disciplina sostanziale e procedurale della responsabilità civile derivante da malasanità.


CODICE CIVILE

CODICE PENALE

Legge 8 Novembre 2012 n. 189 c.d. Legge Balduzzi

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