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Studio Legale Avv. Amerigo Cetraro

DOMICILIAZIONI

Il servizio di domiciliazione è rivolto ai Colleghi che operano in altre sedi, in un’ottica di conoscenza reciproca e di scambio professionale.

Lo Studio Legale Cetraro mette a disposizione la propria professionalità per domiciliazioni legali e sostituzioni processuali in Calabria.

I Colleghi possono contare su una comprovata esperienza ed affidabilità nello svolgimento puntuale degli incarichi conferiti in qualità di domiciliatario.

Per la redazione di atti, l’invio delle comunicazioni e lo scambio di documentazione, lo Studio si avvale anche dei moderni strumenti di office-automation (e-mail, e-fax, PEC, scanner per la digitalizzazione di atti e documenti, etc).

GRATUITO PATROCINIO

L´art. 24 comma 3° della Costituzione garantisce “ai non abbienti (…) i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”

Il gratuito patrocinio è un istituto che si basa sul diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. in base al quale chiunque ha diritto ad essere assistito in ogni stato e grado del giudizio; per tali ragioni è previsto per ogni giurisdizione: civile, penale, militare, amministrativa, contabile e tributaria.

In particolar modo consente alle persone con difficoltà economiche sia di farsi assistere, a spese dello Stato, da un avvocato e da specialisti quali consulenti tecnici; sia di essere esonerati dal pagamento delle spese processuali. Il patrocinio consente, quindi, di evitare alcun tipo di esborso da parte dei non abbienti, ma prevede, al tempo stesso, che l’attività espletata da coloro che assistono i predetti venga riconosciuta economicamente dallo Stato.

Sempre in ossequio all’art. 24 Cost., la possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio spetta non solo ai cittadini italiani, ma anche a stranieri, pur se sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa o non residenti in Italia. (Legge 30 luglio 1990, n. 217).

Possono ricorrervi tutte le parti del processo, ma in caso di persona offesa per reati contro la libertà sessuale non si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge.

Possono usufruirne anche i minorenni, così come le persone sottoposte ad indagini preliminari se sottoposti ad arresto, fermo o misura cautelare custodiale.

La norma individua i criteri sulla cui base determinare chi sia non abbiente: “è considerato non abbiente colui che è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore ad un importo predeterminato aggiornato periodicamente con decreto ministeriale.”

L’attuale limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 11.369,24, così come aggiornato dal decreto 1 aprile 2014.

La materia è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; a livello comunitario il diritto di difesa dei meno abbienti è sancito dall’art. 47, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.