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Mediazione e Conciliazione

Studio Legale Avv. Amerigo Cetraro

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Nell’ottica della riforma del rito civile, che prevede l’introduzione di procedure di mediazione e conciliazione propedeutiche al giudizio, lo Studio Legale Cetraro mette a disposizione dei propri clienti le competenze e le professionalità richieste dalla legge in materia di Mediazione e Conciliazione.

Si tratta di efficaci strumenti di definizione stragiudiziale delle controversie che, attraverso le più moderne tecniche di negoziazione, favoriscono il raggiungimento dell’accordo tra le parti in tempi molto brevi e a costi certi e contenuti.

Con la Legge delega del 18 giugno 2009 n. 60 il Parlamento ha delegato il Governo a predisporre la regolamentazione della mediazione e della conciliazione nelle controversie civili e commerciali, in coerenza con la normativa comunitaria.

Con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 il Governo, nel dare attuazione alla legge delega, ha predisposto la regolamentazione della materia, definendone i limiti, le modalità di accesso e le regole procedurali.

La Mediazione, originariamente introdotta dal decreto legislativo 28/2010, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, è stata reintrodotta dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 ed è in vigore dal 20 settembre 2013. D.Lgs. 28/2010, art. 1 lett. a): “la mediazione è quella attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.”

Le materie in cui la Mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di:

  • Condominio;
  • Diritti reali;
  • Divisioni Successioni ereditarie;
  • Patti di famiglia;
  • Locazioni;
  • Comodato;
  • Affitto di aziende;
  • Risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La Mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, non risulta obbligatoria:

  • nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 c.p.c.;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis c.p.c.;
  • nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703 c.p.c.;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Newness: Il D.M. n. 150 del 24.10.2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023, ha abrogato il precedente D.M. 180/2010, così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in materia di Mediazione.

Le principali novità e/o modifiche introdotte dalla riforma:

– Estensione delle materie di Mediazione obbligatoria:

Sostituendo l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile, estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda.

Dunque – accanto a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – l’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, anche per le vertenze in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura;

– Opposizione a decreto ingiuntivo:

L’art. 7 lett. e del D.lgs. 149/2022, ha aggiunto alcuni articoli dopo l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero gli artt. da 5-bis (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione) a 5-sexies;

– Legittimazione dell’amministratore di condominio

Il nuovo art. 5-ter del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 indica che l’amministratore del condominio ha la facoltà di avviare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione;

– Significative novità con riferimento allo svolgimento dell’incontro di mediazione:

Durata del procedimento, primo incontro, presenza personale delle parti;

– Mediazione tramite mezzi telematici

Gli incontri possono essere effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni parte può richiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o di persona.

Alla fine della mediazione, il mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Il documento informatico, firmato, viene inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati se presenti, e alla segreteria dell’organismo;

– Valenza quale titolo esecutivo dell’accordo di mediazione.

Istituto della Negoziazione assistita, introdotto con il decreto legge 132/2014, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 ed applicabile dal 9 febbraio 2015.

  • L. 132/2014, art. 1: “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati (…)”
  • Tale procedura, pertanto, è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti, assistite dai rispettivi difensori, di un accordo detto convenzione di negoziazione.
  • L’obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 D.L. 132/2014) ed ora, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014). Il legislatore ha inoltre previsto specifiche disposizioni in materia di negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia (art. 6 L. 162/2014).

Newness: Con la Riforma Cartabia cambiano anche le regole della negoziazione assistita, in particolar modo per quanto riguarda il gratuito patrocinio e la procedura stragiudiziale.

Oltre a velocizzare la risoluzione delle controversie, le parti in accordo potranno beneficiare della procedura telematica.

In particolar modo, gli atti del procedimento dovranno essere firmati in base alla normativa del Codice di Amministrazione Digitale (CAD).

La riforma, al fine di semplificare la procedura il più possibile, prevede l’adozione di un modello convenzionale, appositamente elaborato dal Consiglio Nazionale Forense per la negoziazione assistita. A meno che, tuttavia, le parti non desiderino procedere in maniera diversa.

Il CNF ha già provveduto ad approvare dei nuovi modelli in previsione dell’attuazione della riforma, che sono suddivisi in: modello di convenzione di negoziazione assistita standard, nelle controversie di lavoro e in materia di famiglia.

Controversie di lavoro: Con la nuova negoziazione assistita si può procedere alla risoluzione delle controversie in ambito lavorativo. Tali controversie sono individuate dall’art. 409 del Codice di procedura penale, rispettando le garanzie fissate dall’art. 2113 del Codice Civile.

La negoziazione, in ogni caso, non potrà costituire causa di procedibilità dell’azione. Le parti verranno assistite da un avvocato e, se necessario, da un consulente del lavoro.

Negoziazione assistita: La negoziazione assistita è vista come una delle migliori soluzioni al fine di evitare il sovraffollamento all’interno delle aule dei tribunali.

Uno degli obiettivi della Riforma, tuttavia, è l’estensione del gratuito patrocinio, che consente ai cittadini che hanno i giusti requisiti di usufruire dell’assistenza legale statale e alla negoziazione assistita.

In tal modo si incentiva il ricorso alla negoziazione assistita, evitando, se possibile, di andare in tribunale. Al tempo stesso verrà garantito ai cittadini un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, funzionale ma anche meno oneroso.


CODICE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE

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