Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Cetraro offre da diversi anni assistenza e consulenza legale in pratiche attinenti al Diritto di Famiglia, ovvero quella branca del diritto comprensiva di tutte le controversie, le obbligazioni, i diritti ed i doveri che discendono dall’unione di una coppia, sia che tale unione sia legata dal vincolo del matrimonio sia che tale unione sia una c.d. “unione di fatto”.

In particolare offre:

  • Soluzione ai problemi legali attinenti al matrimonio (nullità e annullamento);
  • Soluzione ai problemi legali attinenti alla coppia (separazione, divorzio, separazione coppia di fatto, divisione giudiziale dei beni comuni, modifiche di separazioni e divorzi per le coppie senza figli o con figli maggiorenni, assegno di mantenimento e divorzile).

Cass. n. 2961/2015: “(…) Riconosciuto l’assegno di mantenimento pur in parità di redditi perché l’altro coniuge in prospettiva futura avrà maggiori guadagni.”

Cass. n. 4265/2015: “(…) L’assegno divorzile è ridotto se il marito versa il canone di locazione per la casa dell’ex moglie e figli.”

Nelle controversie relative a separazioni e divorzi, lo Studio offre consulenza e assistenza sia in fase pregiudiziale che nell’eventuale causa giudiziale. Nella separazione consensuale, l’avvocato fornisce consulenza ed assistenza per trovare accordi e soluzioni sull’affidamento dei figli e sul loro mantenimento, sul diritto all’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa familiare e su tutte le altre controversie familiari.

Cass., Sez. Civ. n. 24156/2014: “ (…) L’assegnazione parziale della casa familiare è un provvedimento eccezionale che presuppone un lieve grado di conflittualità tra i coniugi e richiede determinate caratteristiche strutturali dell’abitazione.”

In genere, data la delicatezza della materia, il cliente viene invitato ad un primo incontro finalizzato alla valutazione di possibili soluzioni di composizione amichevole, in special modo quando vi sono figli da tutelare.

È opportuno segnalare le recenti novità introdotte dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014:

  • Sarà possibile stipulare convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.” (art. 6)
  • Possibilità di evitare il Giudice: qualora non vi siano figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap gravi, l’accordo concluso sarà vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; in caso contrario, i coniugi dovranno comparire dinnanzi al Presidente del Tribunale.
  • I coniugi potranno concludere, innanzi al Sindaco un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non potrà contenere trasferimenti patrimoniali e sarà precluso in presenza di figli minori o non autosufficienti.” (art. 12)

Lo Studio Legale Cetraro offre inoltre assistenza e consulenza legale in pratiche attinenti allo Stato della persona, quali: interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, adozione del maggiorenne, cambiamento del nome e del cognome.

Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1202 del 21.01.2020: “(..) Ove i coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di separazione consensuale ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, l’autenticazione del relativo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”

Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2392 del 03.02.2020: “(..) In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell’altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.”

Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 29317 del 12.11.2019: “(..) Solo l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo, di guisa che la convivenza di altra natura – come quella con un parente o un amico – non rileva al fine di escludere in radice il riconoscimento dell’assegno.”

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