Diritto bancario

Lo Studio Legale Cetraro si occupa di contenzioso nei confronti delle banche avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente ed indebitamente richieste al correntista a titolo di “interessi anatocistici” e di “commissioni di massimo scoperto.”
Chiunque abbia intrattenuto con una banca rapporti di conto corrente, usufruendo di apertura di credito con saldi passivi, dal 1950 sino al 2000, ha sicuramente subito illeciti addebitamenti di interessi anatocistici.

In questi casi, lo Studio offre consulenza ed assistenza al fine di ottenere il rimborso dalle banche delle somme abusivamente trattenute da quest’ultime.

La procedura che viene seguita in questi casi, prevede un primo esame degli estratti conto mediante una perizia econometrica – tecnico contabile da parte di un consulente, il quale sarà in grado di valutare l’ economicità e l’utilità per il cliente di procedere nel contenzioso.

Segue la diffida alla banca e, in seguito, decorsi 30 gg. senza che la banca abbia dato alcuna risposta o abbia fornito una risposta insoddisfacente, si procederà con la mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n.28/2010.

In caso di mancato accordo si citerà in giudizio l’istituto di credito.

È possibile richiedere all’istituto di credito il rimborso di quanto illegittimamente trattenuto dalla banca, nel caso in cui il conto corrente non sia ancora chiuso o sia stato chiuso entro gli ultimi dieci anni; occorre, ovviamente, che il correntista abbia conservato gli estratti conto trimestrali.

“Per illegittima applicazione di interessi bancari anatocistici, si intende la pratica di addebitare gli interessi passivi, relativi a somme date a credito al correntista, con scadenza trimestrale. Tali interessi, riportati trimestralmente sull’estratto conto del cliente, assumono veste di capitale in modo da produrre a loro volta interessi passivi.”

La giurisprudenza di legittimità per molti anni ha avallato la pratica delle banche di applicare interessi anatocistici, fino a quando, cambiando orientamento ha sancito l’illiceità del sistema.

Cass., Sent. n. 2374/99; Cass., Sent. n. 3096/99; Cass., Sent. n. 12507/1999: “gli usi sottostanti alle clausole di capitalizzazione degli interessi sono usi negoziali, in quanto manca l’elemento psicologico dell’uso normativo, costituito dalla spontanea adesione ad un precetto giuridico.(…)Si osserva, infatti, che i clienti sottoscrivono le clausole dei conti correnti bancari non perché ritenute conformi a norme dell’ordinamento, bensì in quanto imposte dagli istituti di credito nell’ambito delle condizioni generali di contratto predisposte dai medesimi istituti, in conformità delle direttive dell’A.B.I., l’adesione alle quali costituisce di fatto la condizione per accedere ai servizi bancari.”

Non trova, dunque, più accoglimento l’impostazione giuridica sostenuta dalle banche secondo cui, in presenza di un uso normativo, in vigore da anni, gli istituti potevano derogare al disposto dell’art. 1283 c.c.: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi scaduti da almeno sei mesi”.

A seguito del mutamento giurisprudenziale il legislatore è intervenuto a regolare la fattispecie dell’anatocismo con il Decreto legislativo n. 342/1999, in base al quale (art. 25) veniva affidata ad una delibera del CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi anatocistici.

In base a tale delibera, entrata in vigore il 22 aprile 2000, la capitalizzazione degli interessi era consentita, a determinate condizioni, solo per i contratti stipulati da Maggio 2000; per quelli già in essere era previsto l’adeguamento delle condizioni.

A conclusione dell’ annosa diatriba giudiziaria, si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite che ha definitivamente respinto gli assunti delle banche.

Cass., Sent. n. 21095/2004: “Si respinge l’assunto secondo il quale, per tutto il periodo antecedente al 1999, sarebbe esistita una diffusa opinio iuris, e quindi un vero e proprio uso normativo, che avrebbe legittimato l’applicazione degli interessi anatocistici. (…) Gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto del 1283 C.C., sono non i meri “usi negoziali” di cui all’art. 1340 C.C. , ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di cui agli art.1 e 8 disp. prel. C.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di un comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico ( opinio juris ac necessitatis) .”

Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 24051 del 26.09.2019:Prescrizione dell’azione di ripetizione indebito del cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici (..) L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell’anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens.”

Corte App. Ancona, sentenza n. 1853 del 29.08.2018:Gli interessi anatocistici si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato. ( ..) Gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno natura di fonte di diritto; di conseguenza, la disciplina applicabile non può che essere quella legale, ossia l’art. 1283 c.c. con la conseguenza che trova conferma il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osterebbe anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ciò in quanto detti interessi si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato.”

Stante, dunque, il mutato indirizzo giurisprudenziale, è evidente che tutte le somme percepite illegittimamente dagli istituti di credito negli anni precedenti al 2000 devono essere restituite ai correntisti.

Occorre precisare che recentemente le banche hanno fatto pressione al fine di ottenere una legge che, limitando i termini di prescrizione, rendesse di fatto impossibile l’azione di recupero da parte dei correntisti.

Veniva così emanata un’apposita norma, definita “SALVA BANCHE” (art.2, comma 61 D.l. 225/2010, c.d. Milleproroghe, convertito nella Legge n.10/2011), la quale prevedeva che il termine prescrizionale dell’azione di recupero nei confronti delle banche decorresse dal giorno dell’addebito e non, come aveva stabilito la Corte di Cassazione dal giorno di chiusura del conto .

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 5 Aprile 2012, ha abrogato la succitata norma in quanto emanata in violazione dell’art. 3 e 117 Cost.

Questa importante sentenza ha aperto la strada per i clienti delle banche di richiedere la restituzione di tutti gli interessi anatocistici, andando anche a ritroso nel tempo fino all’ordinario termine di prescrizione decennale, rendendo ancora possibile, nei casi in questione, agire per la salvaguardia dei propri diritti.

Lo Studio Legale Cetraro si occupa, inoltre, della gestione e del Recupero dei crediti insoluti. In questi casi, lo Studio segue una procedura molto rigorosa, finalizzata alla rapida realizzazione delle pretese creditorie; infatti, a seconda del tipo di credito vantato, si instaura l’azione legale più opportuna:

  • Azione ordinaria
  • Ricorso per decreto ingiuntivo
  • Atto di precetto

In caso di mancato pagamento, il cliente sarà assistito anche nelle eventuali fasi esecutive:

  • Pignoramento
  • Esecuzione mobiliare ed immobiliare
  • Ricorso per dichiarazione di fallimento
  • Istanza di ammissione allo stato passivo

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